Un po’ di chiarezza sullo ius soli

Nelle ultime settimane, dopo la tragedia sfiorata di San Donato Milanese che ha visto protagonisti i giovani Adam e Ramy, insieme ad altri 51 ragazzi ragazzini, vittime del dirottamento di un pullman ad opera del suo stesso autista, si è tornato a parlare molto di ius soli, un termine abusato principalmente per ragioni politiche, considerato da alcuni commentatori, come un istituto giuridico dannoso, un pericolo da scongiurare per lo Stato italiano. Ma cosa si intende per ius soli? Per ius soli, nel linguaggio giuridico, si intende l’acquisizione della cittadinanza, da parte di un soggetto, in conseguenza della nascita dello stesso su un dato territorio. Si oppone all’altra modalità di acquisizione della cittadinanza, lo ius sanguinis, che invece dipenderebbe da una linea di sangue, quindi dalla trasmissione della stessa cittadinanza del genitore del soggetto interessato. In molte giurisdizioni estere viene applicato lo ius soli, sebbene questo sia attuato, in modo completo e incondizionato, solo negli Stati Uniti, in Canada e nella maggior parte dei paesi dell’America Latina. 
In altri paesi, specialmente in Europa, questo diritto sarebbe attuato in modo condizionale, come nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia e in Germania. Attualmente, secondo la legge n. 91/1992, esiste una particolare applicazione dello ius soli per lo straniero nato in Italia che ha soggiornato senza interruzione fino a raggiungere la maggiore età. Quest’ultimo diventa cittadino italiano se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, quindi anche senza le condizioni richieste dalla legge per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione (reddito sufficiente, circostanze di merito, conoscenza della lingua italiana, etc.). Il disegno di legge approvato dalla Camera alla fine del 2015 e successivamente bloccato al Senato, prevedeva uno ius soli temperato, simile a quello attuato in molti altri paesi europei, che avrebbe cambiato poco la legge esistente: un bambino nato in Italia sarebbe diventato un cittadino italiano se uno dei due genitori (cittadino europeo) avesse vissuto legalmente sul territorio italiano negli ultimi 5 anni. L’altro modo di acquisire la cittadinanza italiana sarebbe stato attraverso lo ius culturae: la cittadinanza italiana sarebbe stata concessa a minori nati in Italia o arrivati entro i 12 anni di età, se avessero frequentato scuole italiane per almeno 5 anni e avessero completato un ciclo di studi. I giovani arrivati in Italia tra i 12 e i 16 anni avrebbero potuto ottenere la cittadinanza italiana dopo aver vissuto in Italia per almeno 6 anni, avendo completato un ciclo scolastico. 
A ben guardare, questa legge non avrebbe sconvolto molto i bilanci già esistenti nell’ordinamento italiano e avrebbe esteso la cittadinanza a quei minori, proprio come Adam e Ramy, già formati in Italia attraverso un processo di integrazione sociale e culturale. Invece siamo qui, a concepire la concessione della cittadinanza come un premio e non invece come la condizione normale di chi è nato in Italia, seppur da genitori stranieri, e che qui vive da sempre.

Eugenio Mastrovito

5 aprile 2019 – © Riproduzione riservata

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