Partire con le carte in regola

Con l’arrivo dell’estate ci si prepara a partire e sono tante le cose da fare, e di cui preoccuparsi, per godere al meglio delle vacanze, evitando inconvenienti. Oltre all’acquisto dei biglietti, al controllo dei documenti validi per l’espatrio, all’acquisto di eventuali assicurazioni di viaggio, i cittadini extracomunitari residenti in Italia, devono fare attenzione anche alla durata del loro soggiorno all’estero. L’attuale normativa prevede che chi è in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la cosiddetta “carta di soggiorno”, può assentarsi dal territorio dell’Unione Europea non oltre i 12 mesi consecutivi, senza che per questo gli venga revocato il suddetto permesso di soggiorno. 
Quindi la carta di soggiorno viene revocata, dopo 1 anno di permanenza fuori dall’UE, dopo 6 anni se invece si va in un altro Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia. Per i permessi di soggiorno di durata annuale o biennale, le cose cambiano. 
Il periodo massimo di allontanamento consecutivo dall’Italia previsto per legge, non può superare la metà del periodo di validità del permesso di soggiorno che si possiede. Ciò vuol dire che chi ha un permesso di soggiorno rilasciato per la durata di 1 anno, può assentarsi dall’Italia per un periodo continuativo massimo di 6 mesi. 
Se si tratta invece di un permesso di soggiorno di durata biennale, è possibile allontanarsi dal territorio italiano al massimo per 1 anno. Limiti che ovviamente non valgono qualora la permanenza fuori dell’Italia è dovuta a gravi e comprovati motivi di forza maggiore (ricoveri ospedali, motivi di salute del coniuge o di un parente di primo grado). In questi casi, bisognerà però motivare ed esibire alla nostra Ambasciata/Consolato la relativa documentazione, tradotta e legalizzata. 
Nel caso in cui il permesso di soggiorno scada quando lo straniero si trova ancora all’estero, la legge italiana prevede il rilascio di un visto di reingresso. Lo straniero può, in sostanza, recarsi subito presso la rappresentanza diplomatico/consolare italiana del proprio Paese munito del permesso di soggiorno scaduto e “prenotare” il rilascio di un visto di reingresso, comunicando la data entro la quale farà ritorno in Italia. Fondamentale è che il permesso di soggiorno non sia scaduto da più di sessanta giorni, pena l’impossibilità di ottenere il suddetto visto e conseguentemente di non poter far rientro in Italia. Stessa procedura da seguire anche quando si smarrisce in viaggio il proprio permesso di soggiorno. Attenzione quindi e serene vacanze a tutti.

Eugenio Mastrovito

28 giugno 2019 – © Riproduzione riservata

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