Legalizzazione e apostille

La legalizzazione dei documenti provenienti dai Paesi di origine è un problema che riguarda tutti i cittadini immigrati che hanno la necessità di farli valere in Italia, non potendo procedere alla cosiddetta autocertificazione. A seconda della necessità, della lingua di traduzione e/o del Paese di destinazione, può essere necessaria la traduzione giurata, l’apostille o la legalizzazione del documento. 
La procedura della legalizzazione, in pratica, serve ad attribuire validità secondo la legge italiana ad un certificato straniero: esso deve quindi essere preventivamente tradotto da un interprete accreditato dal consolato italiano e poi controllato dall’autorità consolare italiana, allo scopo di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese di origine, ovvero che sia stato rilasciato da parte dell’ufficio competente di quel Paese. Il procedimento è particolarmente complesso perché non ha solo allo scopo di assicurare la conformità della traduzione e la verifica del certificato, ma anche di verificare se è stato rilasciato nel rispetto delle leggi locali e se il funzionario che lo ha firmato era abilitato; dal momento che in Italia nessuno potrebbe sapere e verificare se un determinato documento proveniente da un ufficio straniero sia valido. Viene anche ammessa una prassi alternativa, sempre più diffusa tra i diversi Paesi, per cui un certificato può essere rilasciato anche dal consolato del Paese straniero operante in Italia, che è, per definizione, il terminale amministrativo di tutti gli uffici del Paese di origine. Anche se non è prevista da nessuna legge dello Stato, questa prassi è di fatto riconosciuta come una valida procedura alternativa che però non è meno macchinosa né più economica della precedente. 
Vi è poi un’altra possibilità che è indubbiamente più economica, quella di far valere direttamente il certificato straniero munito di una formula direttamente apposta dalle autorità del Paese d’origine: la cosiddetta apostille. Questa possibilità non esiste in via generale, ma è prevista solo per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961. Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità nazionale identificata dalla legge. 
L’apostille sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata, quindi una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso il consolato italiano e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato, indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) per ottenere l’annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Così perfezionato, quel documento deve essere riconosciuto in Italia.

Eugenio Mastrovito

23 marzo 2019 – © Riproduzione riservata

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