Eredità e legato

[di Chiara Dentato, notaio]

Eredità e legato rappresentano concetti giuridicamente invero assai diversi; infatti, per quanto comunemente si ritenga che ogni “lascito” trasmesso dal defunto, a seguito dell’apertura della relativa successione, rappresenti un’eredità, è d’uopo sin da subito precisare che un lascito ben può essere trasmesso a titolo particolare e dunque essere tecnicamente qualificato come “legato”. 
Legato significa attribuzione mortis causa di un singolo bene, di un singolo diritto o posizione giuridica. Attraverso lo strumento del legato, la legge consente ad un soggetto di subentrare nel patrimonio del defunto limitatamente ad un dato cespite, attribuito dal defunto mediante testamento. In tal senso per aversi “legato”, salve eccezioni, deve sussistere una precisa volontà testamentaria, laddove invece, come abbiamo visto, il concetto di eredità trova la sua primaria fonte, genetica e funzionale, nella legge. Se l’eredità è fenomeno necessario, il legato è invece fattispecie solo eventuale, voluta da una precisa disposizione testamentaria. 
L’eredità, del resto, comprende l’intero patrimonio facente capo al defunto, l’insieme di tutti i suoi beni, mobili e immobili, diritti e obblighi; l’attribuzione a titolo di legato, invece, è il subentro da parte del beneficiario testamentario in un dato rapporto, in un singolo cespite, secondo l’indicazione data dal defunto per il tramite del testamento. Sostanzialmente, il legato può essere paragonato ad una donazione, la cui efficacia è tuttavia posticipata al tempo dell’apertura della successione. 
Le differenze tra eredità e legato si apprezzano, tuttavia, ancor di più sotto il profilo degli effetti: l’erede, a differenza del legatario, in quanto successore nell’universalità del patrimonio del defunto, è destinato a subentrare anche nei debiti di quest’ultimo, laddove il legatario diventa attributario di un valore positivo, senza creare con il patrimonio dello stesso alcun rapporto di continuità. Proprio per detta fondamentale caratteristica, l’eredità deve essere accettata – espressamente o tacitamente – dal chiamato, affinché i relativi effetti possano prodursi a vantaggio e a carico del suo patrimonio. Il legato, al contrario, per espressa disposizione di legge si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi. Questa differenza fondamentale si spiega proprio con la maggiore responsabilità connessa alla qualità di erede, il quale a seguito dell’accettazione, è chiamato a far fronte ad eventuali debiti ereditari con tutto il proprio patrimonio, presente e futuro, secondo il generale principio di cui all’art. 2740 c.c.
La responsabilità del legatario rispetto ai debiti ereditari, si misura invece nei limiti del valore della cosa legata, di tal che nessun effetto ulteriore a carico del beneficiario potrà essere prodotto contro la sua volontà. 
Una particolare categoria di legato, definito dalla dottrina maggioritaria “legato ex lege” è rappresentato dai diritti di uso e abitazione riconosciuti al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza della famiglia, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Si tratta di un’attribuzione ulteriore, oltre i diritti di legittima riconosciuti al coniuge, che la dottrina spiega e giustifica in ragione del particolare legame che lega i coniugi al luogo ove la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. 

24 gennaio 2020 – © Riproduzione riservata

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