Molestie olfattive, come difendersi


Battipaglia è avvolta, ormai da tempo, da miasmi che di fatto comportano un peggioramento della qualità della vita in città nonché problemi di salute nelle persone più sensibili.
La soglia di tollerabilità è stata superata e cresce sempre di più il bisogno di potersi difendere e soprattutto di vedersi garantito il diritto di vivere in un luogo salubre. È consolidato da diverse sentenze della Corte di Cassazione che le molestie olfattive rappresentano un reato penale in quanto sono da considerarsi una forma di inquinamento atmosferico che può causare pesanti disagi per la qualità della vita e per l’ambiente. Tali sentenze riconducono le molestie olfattive al reato previsto dalla parte seconda dell’articolo 674 del Codice Penale: “getto pericoloso di cose” che punisce “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca  emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.
In città, un’associazione di avvocati, Cives et Civitas,  ha messo in atto  un’ azione legale per chiedere il risarcimento danni per le emissioni olfattive moleste che proverrebbero dall’impianto di compostaggio di Eboli. A tal proposito è interessante porre l’attenzione su una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (Sez. III Pen.), la 36905 del 14 settembre 2015, che può rappresentare un importante spunto per analizzare l’orientamento della giurisprudenza in relazione al reato in questione.
Nel caso di specie, una società di produzione di compost di qualità provocava esalazioni maleodoranti atte a molestare gli abitanti delle zone limitrofe, motivo per cui il Tribunale in primo grado ha condannato il legale rappresentante della stessa per il reato di cui all’articolo 674 del codice penale. In particolare, secondo i giudici, “la contravvenzione di cui all’articolo 674 del codice penale è reato di pericolo, configurabile in presenza anche di molestie olfattive promananti da impianto munito di autorizzazione.” La sentenza ha tenuto conto della testimonianza di varie persone che hanno riferito in modo chiaro e preciso sulla natura degli odori molesti, la loro persistenza e insopportabilità, la loro chiara riferibilità all’impianto di che trattasi e le numerose denunce dei cittadini.
Secondo la Corte di Cassazione, “la natura del reato (di pericolo concreto) e il diverso criterio di valutazione della tollerabilità delle emissioni olfattive, comporta che sia sufficiente l’apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l’oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l’abbiano percepito affatto. Ne è necessario un accertamento tecnico”. Ha inoltre spiegato che “laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della Usl”.
Si desume, quindi, che per potersi difendere dalle molestie olfattive, ogni singolo cittadino può segnalare  il reato agli organi di polizia giudiziaria e per rafforzare tale segnalazione può chiederne l’intervento in loco facendo verbalizzare tale reato ai sensi dell’articolo 674, del Codice Penale.

9 febbraio 2018 – © Riproduzione riservata
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